Diritto alla privacy e produzione di video aziendali

Serve sempre una liberatoria per le riprese video?

La tutela della privacy dei soggetti ripresi durante la produzione di video aziendali, industriali e corporate in genere è un argomento di interesse, se non altro per tutte le implicazioni che possono derivarne dopo la pubblicazione. Liberatoria si o no dunque? per tutte le riprese video o solo in alcuni casi?

Video e liberatoria rappresentano un binomio interessante, anche  per le discussioni, spesso improbabili, che nascono durante le riprese di un video girato all’interno di un impianto produttivo,  di una fabbrica o di un’industria. Vederemo  quali sono le fonti normative che prevedono la presenza di una liberatoria video per le riprese video in azienda, ma vederemo anche che spesso non serve alcuna autorizzazione;  cercheremo di capire cosa fare per restare dalla parte del lecito quando si gira un video e soprattutto come e se richiedere una liberatoria. Di seguito gli argomenti trattati:

Video aziendali e Statuto dei Lavoratori

Trattandosi di riprese video all’interno di aree in cui soggetti prestano la propria opera alle dipendenze del datore di lavoro, la prima fonte da consultare è  lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) che vieta in modo incontrovertibile l’uso di sistemi di videoregistrazione. Ma solo se con scopi di controllo a distanza dell’operato della forza lavoro.

Nella fattispecie del video promozionale, il divieto viene fortemente mitigato nell’ art. 4, in cui si ammette l’uso di telecamere quando vi siano  particolari esigenze produttive o organizzative.

Oltre ai casi in cui i sistemi siano destinati (ma non è questo il caso) a garantire la sicurezza dei dipendenti, o alla tutela del patrimonio ambientale

Punti inseriti in una una circolare (n. 5 del 19 febbraio 2018) dell’ l’Ispettorato del Lavoro: qui le “particolari esigenze produttive o organizzative” vengono confermate anche, e soprattutto, dal carattere di estemporaneità ed eccezionalità.

Ambito in cui non è difficile inquadrare la produzione di un video aziendale.

Liberatoria video e protagonisti dei video aziendali

Va detto che nella produzione di un video aziendale o nella realizzazione di una video presentazione come indicato in questo articolo, il soggetto non è quasi mai il lavoratore in quanto tale, ma oggetto delle riperse sono le attività che il lavoratore pone in essere per far funzionare un macchinario o per eseguire in modo efficiente una certa operazione.

A questo proposito viene utile la legge del Garante per la protezione dei dati personali del’8 aprile 2010, al punto 4.5: qui si parla di webcam e camere on line impiegate per scopi promozionali e pubblicitari, ammissibili senza necessità di liberatoria se le immagini non rendono identificabili i soggetti ripresi.

Risulta evidente che nella ripresa di immagini destinate a un video aziendale, a un video tutorial o più semplicemente di un video promozionale, dovrà essere prestata attenzione a inquadrare le scene in modo in cui i soggetti non siano immediatamente identificabili. In pratica primo e primissimo piano.  Ora di spalle, ora di tre quarti, ora avendo cura di riprendere solo la parti del corpo (quasi sempre le mani) che interessano per l’ esecuzione dell’azione.

Lo stesso vale per le riprese in time lapse impiegate nei cantieri. In questo caso al termine della lavorazione, la velocità di riproduzione delle immagini (anni visualizzati in pochi minuti è la caratteristica intrinseca del video in time lapse) renderà irriconoscibili i soggetti inquadrati, rendendo inutile la liberatoria e la stesura di un modulo che autorizzi l’uso delle riprese video 

Liberatoria, video, lavoratori e Garante della Privacy

Esiste poi un parere del Garante della privacy circa la compatibilità con la legge n.675 del 1996 e l’esigenza di effettuare riprese televisive di carattere evidentemente eccezionale. Ammettendo implicitamente che non serve far firmare preventivamente una liberatoria per l’uso del video

In quel caso le riprese video servivano, come sempre accade, per documentare il ciclo di produzione dell’azienda e non evidentemente per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.

Il Garante ha motivato l’ammissibilità della produzione del video aziendale assimilando il video industriale ai trattamenti temporanei dei dati personali che vengono fatti – lecitamente e occasionalmente – per la pubblicazione di articoli, saggi,  ed altre manifestazioni del pensiero.

Per queste si applicano le norme della legge sulla privacy previste per l´attività giornalistica, le quali non prevedono la necessità del consenso (e quindi della liberatoria) degli interessati né l’ autorizzazione da parte del Garante.

Rimangono tuttavia intangibili i limiti al diritto di cronaca finalizzati alla tutela della riservatezza, l´osservanza del codice deontologico dei giornalisti, oltre naturalmente al diritto del lavoratore di opporsi, per motivi legittimi, alla diffusione delle immagini raccolte

O quantomeno di non dover essere costretto a partecipare alle riprese del video aziendale

Legge sul diritto d'autore e video promozionali

Analizzando poi la legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), l’ art 97  afferma che non viene richiesto il consenso del soggetto ripreso (e della liberatoria) se la pubblicazione è giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali.

In questo caso se – forse – è discutibile l’applicazione nel caso di un video promozionale o aziendale, non lo è sicuramente nei casi di video tutorial e video di istruzione.

Sempre però nei casi in cui il soggetto non sia la persona ma il macchina industriale o il ciclo produttivo

Liberatoria, consenso e video aziendali

È opinione radicata  che le recenti norme europee (D.lgs. n 196/2003 e ss. mod. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR) impongano l’acquisizione preventiva del consenso del soggetto ripreso, che si concretizza nel rilascio di una liberaroria

Ma è poi vero, sempre, che la normativa di recente introduzione imponga l’acquisizione del consenso da parte dell’interessato? In pratica il GDPR impone una liberatoria per ogni video produzione?

A ben vedere tale consenso non è sempre necessario. Bisogna riferirsi al “considerando 47” della legge, che bilancia gli interessi di un titolare del trattamento dei dati personali con quelli del soggetto ripreso.
E’  fatta salva ovviamente la tutela di quest’ultimo circa i diritti e le libertà fondamentali, ma vengono considerate le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato stesso in base alla relazione con il titolare del trattamento.

Nel “considerando 47” viene tratteggiata proprio l’ipotesi in cui l’interessato sia alle dipendenze del titolare del trattamento. In questo caso può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.

E il “considerando 51” rimarca come video e fotografie possono essere considerate dati personali solo quando possano identificare in modo univoco il soggetto ripreso. Tanto quanto i dati biometrici

Ma come visto poc’anzi è semplice inquadrare non in primissimo piano e non direttamente il volto per rientrare agevolmente nella fattispecie.

Tuttavia viene indicato in modo chiaro che il legittimo interesse del titolare del trattamento dei dati deve essere compensato con i diritti e le libertà del soggetto interessato

 

Liberatoria video si o no? Cosa fare per non incorrere in sanzioni

Alla luce di quanto sopra è utile per la casa di produzione e per il committente porre in essere queste buone pratiche per la serena realizzazione di un video aziendale:

  • informare con anticipo che verranno effettuate delle riprese finalizzate alla realizzazione di un video aziendale. Lo si può fare dandone comunicazione per tempo con cartelli ben visibili all’interno del sito produttivo 
  • comunicare in modo univoco il diritto alla mancate partecipazione alle riprese
  • non riprendere le persone come protagonisti e in primo piano ma solo come parti di un processo, spersonalizzando in questo modo la figura
  • richiedere una liberatoria per tutti i soggetti cui fosse richiesta la ripresa in modo incontrovertibile del primo piano

Esempio di una liberatoria video da compilare

Data  …………..

            Il sottoscritto……………., nato a ………….., il ……………., residente in……………………., Codice Fiscale n°………………………….dichiara di essere stato ritratto dal fotografo (o casa di produzione)……………[1] con il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che le riprese fotografiche, che si sono tradotte in n° …… fotogrammi rimangono di proprietà dell’ autore.

            Il sottoscritto autorizza ogni forma di pubblicazione e di utilizzazione delle immagini di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’ autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere il suo onore, la sua reputazione ed il suo decoro. Dichiara inoltre di non avere null’ altro a pretendere per la prestazione in qualità di modello[2] e per l’ utilizzazione delle immagini, essendosi già completamente definiti in precedenza i rapporti economici.

            L’ autorizzazione all’ utilizzo del ritratto[3] di cui sopra, con le già menzionate modalità, si intende concessa senza limiti temporali e/o geografici e senza limiti di mezzi di diffusione. L’ immagine potrà essere utilizzata in qualsiasi formato o adattamento, anche adoperando uno o più particolari della stessa o in abbinamento con altre immagini, in relazione a qualsiasi comunicazione pubblicitaria ed a qualsiasi sfruttamento commerciale.[4]

Firma

……………

NOTE:

[1] Se si tratta di immagini filmate, si sostituirà la frase con la seguente dicitura: “dichiara di essere stato ripreso in un filmato dallo studio ………. con il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che il filmato della durata di …………rimane di proprietà della casa di produzione”.

[1] Nel caso di filmato, alla parola “modello” si sostituisce “testimonial”.

[1] Nel caso di filmato, alla locuzione ” del ritratto” si sostituisce “delle immagini filmate”.

[1] Nel caso in cui vengano apposte limitazioni, l’ ultima frase verrà sostituita con la seguente: “L’ autorizzazione all’ utilizzo del ritratto [delle immagini filmate] di cui sopra si intende concessa per il periodi di ……., da……….a… e limitatamente a………….”, indicando la durata e l’ area geografica. Se necessario, si potrà specificare altresì l’ eventuale limitazione alla particolare campagna pubblicitaria.

[1] Se si tratta di immagini filmate, si sostituirà la frase con la seguente dicitura: “dichiara di essere stato ripreso in un filmato dallo studio ………. con il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che il filmato della durata di …………rimane di proprietà della casa di produzione”.
[2] Nel caso di filmato, alla parola “modello” si sostituisce “testimonial”.
[3] Nel caso di filmato, alla locuzione ” del ritratto” si sostituisce “delle immagini filmate”.
[4] Nel caso in cui vengano apposte limitazioni, l’ ultima frase verrà sostituita con la seguente: “L’ autorizzazione all’ utilizzo del ritratto [delle immagini filmate] di cui sopra si intende concessa per il periodi di ……., da……….a… e limitatamente a………….”, indicando la durata e l’ area geografica. Se necessario, si potrà specificare altresì l’ eventuale limitazione alla particolare campagna pubblicitaria.

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Video aziendali privacy e liberatoria
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aspetti legali nella produzione di video aziendali - quando serve e quando no la liberatoria - diritti di dipendenti e lavoratori ripresi nei video aziendali- fac simile di liberatoria
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Giuseppe Galliano Studio
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